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Confermato il bonus ristrutturazione anche per il 2022, con una proroga a regole invariate fino al 31 dicembre 2024.

L’agevolazione consiste in una detrazione del 50% per lavori di riqualificazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria (per i condomini) per un massimo di 96.000 euro di spesa.
Accanto alla possibilità di fruire del bonus ristrutturazione come detrazione in dichiarazione dei redditi, anche per il 2022 sarà possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Le misure “anti-truffa” introdotte da governo

Il governo è corso ai ripari per cercare di evitare truffe e caro prezzi ingiustificati. Per usufruire della cessione di credito o di sconto in fattura sarà quindi necessaria la comunicazione del professionista che ha apposto il visto di conformità e che ha quindi effettuato il primo controllo documentale sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare del bonus ristrutturazione

La documentazione dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate, tramite un modulo messo a disposizione sul sito dell’ente, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono svolti i lavori. Sarà poi necessaria l’attestazione di congruità delle spese rilasciata da un tecnico abilitato che dovrà accertare che nell’esecuzione dei lavori sia stato rispettato il limite massimo dei costi ammissibili per tipologia di intervento

Il ministero della Transizione Ecologica pubblicherà un prezziario specifico, in attesa del quale si potrà fare riferimento alle somme indicate dalle regioni o dalle province autonome o, in difetto, ai valori di mercato previsti in base al luogo dell’intervento.

Per quali interventi si può richiedere il bonus?

Alcuni esempi di lavori di manutenzione ordinaria per i quali è possibile richiedere il bonus sono: installazione di ascensori e scale di sicurezza; realizzazione e miglioramento dei servizi igienici; sostituzione di infissi esterni e serramenti, rifacimento di scale e rampe, interventi di risparmio energetico.

Chi può richiedere l’agevolazione?

Il bonus ristrutturazioni può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia, proprietari o titolari di usufrutto di un immobile, locatari o comodatari, soci di cooperative e imprenditori individuali. Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

  • proprietario o il nudo proprietario;
  • titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • inquilino o il comodatario;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
  • Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
  • In questi ultimi tre casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile. La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione d’inizio lavori.

Come richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito

È necessario trasmettere un modulo telematico all’Agenzia delle Entrate, tramite la procedura web disponibile nella sezione “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”. La comunicazione può essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Comunicazione Enea

Anche per i lavori che rientrano nel bonus ristrutturazione 2022, qualora rientranti in quelli con obiettivi di risparmio energetico, sarà necessario inviare la comunicazione ENEA. L’obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 e in vigore anche nel 2019 e nel 2020, è stato confermato anche per il 2022. L’obbligo è rivolto soltanto ad alcune tipologie di lavori indicate sul sito dell’ENEA.

Documenti necessari

Per il bonus ristrutturazioni 2022 occorre, poi, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti, così come indicato nel Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2021:

  • le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
  • ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
  • comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda Sanitaria Locale. Va inviata prima di iniziare i lavori, con una comunicazione con raccomandata A/R, tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla ASL;
  • fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;
  • ricevute dei bonifici di pagamento.

Cumulabilità con altre detrazioni

La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici (detrazione attualmente pari al 65%).