Superbonus 110
Superbonus 110%
Il Superbonus è un’agevolazione fiscale con cui il Governo italiano mira a rendere più efficienti e più sicure le abitazioni nel nostro Paese. Di fatto il Superbonus 110 si traduce in una detrazione IRPEF del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di efficienza energetica, consolidamento o riduzione del rischio sismico degli edifici, ma anche installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le ultime Leggi di Bilancio hanno prorogato il Superbonus 110%, introducendo numerose novità. In base all’ultima Manovra, l’agevolazione è stata prorogata fino al 2025 ma soltanto per alcune tipologie di immobili e beneficiari.
Superbonus 110%: per chi vale la proroga al 2025
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il Superbonus ma con scadenze diverse in base alla tipologia di richiedente e di spesa. Più in particolare, fino al 31 dicembre 2025, per condomini e persone fisiche, la detrazione spetta nelle seguenti misure (ripartita in quattro quote annuali di pari importo):
110% per le spese fino al 31 dicembre 2023;
70% per le spese 2024;
65% per le spese 2025.
Stesse scadenze anche per Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.
Quando scade il bonus per le case singole?
Le stesse scadenze dei condomini valgono anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari che si trovano nello stesso condominio o edificio, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione.
Cambiano invece le scadenze e le proroghe concesse per le case singole: fino al 31 dicembre 2022 (detrazione al 110%), per interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, se al 30 settembre è completato almeno il 30% dell’intervento complessivo (SAL).
Gli interventi effettuati dagli IACP (ed enti con analoghe finalità sociali) su immobili di proprietà o gestiti per conto dei Comuni ed adibiti a edilizia residenziale pubblica possono beneficiare della detrazione del 110% fino al 31 dicembre 2023, purché si completi entro il 30 giugno 2023 almeno il 60% dell’intervento totale.
Analoga scadenza per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nel caso di interventi su immobili assegnati in godimento ai soci.
Chi può accedere
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
condomìni,
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento,
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate,
Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica,
cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci,
Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e associazioni/società sportive dilettantistiche per interventi sugli spogliatoi.
I soggetti IRES sono ammessi soltanto se partecipano alle spese per interventi trainanti sulle parti comuni in edifici condominiali.
Come funziona
Il Superbonus si suddivide in due tipologie di interventi:
l’Ecobonus 110 che agevola i lavori di efficientamento energetico (le persone fisiche possono svolgere i lavori su un massimo di due unità abitative);
il Super Sisma Bonus che incentiva gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico degli edifici situati nelle zone sismiche 1,2,3 (non ci sono limiti sul numero delle abitazioni ristrutturabili).
La detrazione del 110% viene ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali per le spese effettuate fino al 2021, per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022 in quattro quote annuali di pari importo.
Per poter ottenere il Super Ecobonus è necessario effettuare almeno un intervento cosiddetto “trainante”. Una volta eseguito almeno uno di questi è possibile fruire della detrazione maggiorata al 110% anche per gli interventi che rientrano tra quelli cosiddetti “trainati”. Complessivamente, interventi trainanti e trainati, devono comportare un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Il miglioramento di almeno due classi energetiche deve essere dimostrato con un’attestazione di prestazione energetica (APE) da realizzare sia prima che dopo gli interventi, da allegare all’asseverazione redatta dal tecnico e inviata ad ENEA.
La nuova cessione del credito 2022
In alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile scegliere una delle due opzioni previste dall’articolo 121 del DL n. 34/2020:
un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura di pari importo, concesso dai fornitori dei beni o servizi
la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
In entrambi i casi, la scelta dell’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate. La cessione del credito può essere disposta in favore di:
fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
istituti di credito e intermediari finanziari.
Chi anticipa i soldi per il Superbonus?
Il cittadino che fruisce del Superbonus dovrà effettuare il pagamento al fornitore e poi potrà recuperare il 110% delle spese ammissibili nei quattro anni successivi in dichiarazione dei redditi, utilizzando il credito in compensazione o chiedendo il rimborso del credito o cedendo il credito a terzi (istituti di credito compresi).
In caso di sconto in fattura è l’impresa che anticipa le spese e poi viene rimborsata, sempre sotto forma di credito d’imposta pari al 110% dell’ammontare dello sconto applicato, da utilizzare sempre in 4 o 5 quote annuali di pari importo. Ad esempio, se il valore complessivo dei lavori è pari a 10.000€ e l’impresa decidesse di applicare uno sconto pari al 100% della fattura, si vedrà riconosciuto un credito di 11.000€.
Analogamente, cedendo il credito (ad esempio a un istituto di credito, una banca, una compagnia di assicurazione o le Poste), ad anticipare i soldi sarà quest’ultimo soggetto, in cambio del 10%-20% della detrazione spettante.
Superbonus 110 villette
Per questi immobili c’è la possibilità di accedere all’agevolazione fino al 31 dicembre 2022 a condizione di aver realizzato almeno il 30% dei lavori complessivi entro il 30 settembre 2022.
Come funziona il bonus 110 per i condomini?
La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto alcune novità per quanto riguarda il Superbonus 110 per i condomini, introducendo il decalage graduale dal 110% del 2022 al 65% del 2025.
Dal 1° gennaio del 2023 il 110% potrà essere richiesto solo per interventi realizzati nei condomìni e negli immobili da due a quattro unità, anche se posseduti da un proprietario unico. Dal 2025 si torna dunque all’ordinario Ecobonus al 65%
Per il resto i parametri per accedere al Super Bonus 110 non cambiano rispetto a quelli generali. Nei condomini, tuttavia, ci sono degli step aggiuntivi da effettuare, come l’assemblea condominiale per decidere che tipo di lavori effettuare, capire i tempi e le spese da mettere in conto, ma anche come si vuole usufruire del Superbonus (detrazione, sconto in fattura o cessione del credito).
Quali lavori rientrano nel Bonus 110?
Gli interventi trainanti sono:
interventi di isolamento termico su involucri;
sostituzione impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
sostituzione impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari o unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
interventi antisismici.
Più in dettaglio, vengono ritenuti interventi trainanti per l’accesso alla detrazione fiscale al 110%:
l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, o di microgenerazione;
la riduzione del rischio sismico;
l’eliminazione di barriere architettoniche per le persone portatrici di handicap e/o per gli over 65.
Rientrano tra gli interventi agevolabili:
il miglioramento dell’efficienza energetica di almeno due classi energetiche, o il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante A.P.E.;
quelli previsti dal Sisma Bonus, anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se realizzati insieme (detrazione al 90% in caso di cessione del credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza);
l’installazione di impianti fotovoltaici, connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati, o collettori solari (abbinati a, un impianto ibrido o geotermico), o allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente nei comuni montani;
l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
Gli interventi trainati, ovvero che possono beneficiare del Super bonus se eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali, sono:
efficientamento energetico
installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Quali lavori non rientrano nel Superbonus?
Non rientrano nel perimetro del Superbonus 110 i lavori cosiddetti “trainati” effettuati non in concomitanza degli interventi trainanti. Vediamo qualche esempio:
l’installazione di un nuovo condizionatore non rientra nei lavori del Superbonus ma può usufruire delle detrazioni del 50% sui lavori edilizi recuperabili in 10 anni;
non sono agevolabili i lavori all’interno di un singolo appartamento di un condominio se diversi da quelli “trainanti”, o senza lavori Superbonus “trainanti” sulle parti comuni del condominio, essendo richiesto di migliorare di due classi l’efficienza di tutto l’edificio. Fanno eccezione solo le unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo dall’esterno.
Restano inoltre escluse dalla fruizione del Superbonus le aziende, gli esercenti attività di impresa, arti e professioni.
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