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C’è ancora tempo per usufruire del bonus 110% per il fotovoltaico: la Legge di Bilancio ha prorogato i termini e le agevolazioni per l’installazione di pannelli solari e l’accumulo saranno disponibili per tutto il 2021 e per il 2022.

In cosa consiste l’incentivo?

L’importo detraibile con il Superbonus ammonta al 110% dell’ammontare pagato per i lavori (con certi massimali), e viene suddivisa in 5 quote annuali. L’ammontare della detrazione non potrà ovviamente essere superiore all’imposta lorda annuale.

alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari;
  • I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

È possibile consultare i massimali di detrazione per i vari interventi sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il doppio salto di classe energetica

Per poter usufruire del superbonus con detrazioni al 110% per il l’acquisto di un impianto fotovoltaico con accumulo, è necessario inserire l’installazione all’interno di un investimento più ampio e altre tipologie d’intervento che insieme dovranno consentire il doppio salto di classe energetica o comunque il conseguimento di quella più elevata.

Potrai quindi detrarre il 110% delle spese effettuate per l’installazione di impianti fotovoltaici e i relativi accumuli, sia sulle prime che sulle seconde case, qualora tale intervento avvenga contestualmente a:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (quindi non sugli infissi) che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
  • Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti in condominio con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore, ibridi o geotermici.
  • Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, pompa di calore, ibridi o geotermici.

Chi può richiedere le agevolazioni?

  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • i condomìni;
  • gli Istituti autonomi case popolari;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • le Onlus;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Non è necessario avere la residenza e nemmeno essere proprietari dell’immobile: è sufficiente avere la disponibilità dell’immobile secondo i casi previsti dalla normativa, ad esempio con un contratto di locazione o di comodato d’uso regolarmente registrato.

Quali tipologie di edificio possono ottenere gli incentivi?

L’agevolazione non riguarda le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1: abitazioni di tipo signorile, A/8: Abitazioni in ville e A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici. Possono invece ricevere il bonus:

  • gli edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;
  • i condomìni per cui il superbonus è fruibile sia per le parti comuni, come intervento trainante e trainato, sia per le singole unità immobiliari, come intervento trainato;
  • gli edifici con più unità immobiliari (da 2 a 4), accatastate distintamente, con un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche come accade per molte bifamiliari;
  • le unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (es. villette a schiera).

Tetto ISEE per le villette

Dopo una lunga discussione in Senato, la stretta sul superbonus è stata cancellata. Anche le villette quindi saranno riqualificabili con il Superbonus, senza restrizioni con soglia Isee o per prima casa, fino al giugno del prossimo anno.

Scadenze

Puoi richiedere il superbonus 110 fotovoltaico per le spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Condomini ed edifici con più unità familiari (da 2 a 4) accatastate distintamente e con un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche hanno invece come scadenza il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 giugno 2022 sia terminato il 30% dell’intervento complessivo previsto. La scadenza slitta al 30 giugno 2023 dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per gli interventi di risparmio energetico. Qualora a tale data (30 giugno 2023) siano stati effettuati lavori (finalizzati al risparmio energetico o antisismici) per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

 

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